Art. 3

In vigore dal 24 giu 1988
1. All'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Ai collaudi dei lavori previsti dall', punti 1) e 2), si applica il primo comma dell'art. 19 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 maggio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988 Atti di Governo, registro n. 74 Tesoro, foglio n. 14
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-23;190#art-3

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