Art. 2

In vigore dal 24 giu 1988
1. Il primo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, è sostituito dal seguente: "Per i lavori previsti dall', punti 1) e 2), la redazione delle perizie, dei progetti di massima e di quelli esecutivi, nonché l'apposizione del visto per la congruità dei prezzi sui preventivi e sulle fatture possono essere effettuate a cura di funzionari tecnici in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-23;190#art-2

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