Art. 3
In vigore dal 26 lug 1988
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 marzo 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
SANTUZ, Ministro per la funzione
pubblica
AMATO, Ministro del tesoro
COLOMBO, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti con riserva, ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 62/SR/E del 14 luglio 1988, addì 16 luglio 1988
Atti di governo, registro n. 75, foglio n. 16
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-01;285#art-3