Art. 2
In vigore dal 26 lug 1988
1. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali nonché i criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alle legge 20 marzo 1975, n. 70, sono approvati così come risultano nel testo annesso al presente decreto.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 26.300 milioni per l'anno 1988, ivi compresi gli oneri relativi agli anni 1985, 1986 e 1987, ed in lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, provvedono gli enti pubblici interessati all'uopo utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei loro bilanci in relazione alle specifiche attività svolte dagli enti stessi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-01;285#art-2