Art. 3
In vigore dal 10 mar 1988
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 febbraio 1988
COSSIGA
ZANONE, Ministro della
difesa
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1988
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 157
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;39#art-3