Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 10 mar 1988
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 febbraio 1988 COSSIGA ZANONE, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1988 Registro n. 6 Difesa, foglio n. 157
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