Capo II

Art. 3

In vigore dal 1 mar 1988
1. Ai fini degli , comma 3, lettera b), e 10, comma 1, lettera h), del testo unico, gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per metà del loro ammontare se dal provvedimento dell'autorità giudiziaria non risulta una diversa ripartizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42#art-3

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