Capo II
Art. 4
In vigore dal 1 mar 1988
1. Il diritto di scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza, previsto negli , comma 3, 19, comma 2, 94, comma 1, e 107, comma 3, del testo unico, deve essere esercitato nella dichiarazione dei redditi per l'intero ammontare dell'eccedenza stessa. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.
2. In caso di riporto l'eccedenza è computata in diminuzione anche in sede di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta successivo.
3. La parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nell'imposta dovuta per il periodo di imposta successivo costituisce eccedenza per il periodo stesso ed è oggetto di ulteriore scelta tra il riporto e il rimborso.
4. Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, o se questa non è presentata, il contribuente può chiederne il rimborso presentando istanza all'intendente di finanza del suo domicilio fiscale a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Sull'eccedenza computata in diminuzione dell'imposta non competono interessi. Se è richiesto il rimborso a norma dei commi 3 e 4 competono gli interessi di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi o a quella di presentazione dell'istanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42#art-4