Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campaniaTitolo IV

Art. 24

Finanziamenti

In vigore dal 25 dic 1988
L'istituto provvede al finanziamento della propria attività e delle proprie strutture: a) con stanziamenti di fondi da parte del Ministero della pubblica istruzione; b) con erogazioni da parte di enti pubblici e privati e di singole persone; c) con proventi di prestazioni e servizi resi ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; d) con proventi di pubblicazioni curate dall'istituto stesso; e) con eventuali rendite patrimoniali; f) con eventuali eredità, legati e donazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520#art-sir-24

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