Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania›Titolo IV
Art. 24
Finanziamenti
In vigore dal 25 dic 1988
L'istituto provvede al finanziamento della propria attività e delle proprie strutture:
a) con stanziamenti di fondi da parte del Ministero della pubblica istruzione;
b) con erogazioni da parte di enti pubblici e privati e di singole persone;
c) con proventi di prestazioni e servizi resi ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
d) con proventi di pubblicazioni curate dall'istituto stesso;
e) con eventuali rendite patrimoniali;
f) con eventuali eredità, legati e donazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520#art-sir-24