Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campaniaTitolo III

Art. 23

Articolazione territoriale

In vigore dal 25 dic 1988
Ferma restando l'unicità della struttura dell'istituto e la collocazione presso la sede di esso delle sezioni e dei servizi, le attività dell'istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale; in tal caso esse si appoggiano a uffici e istituzioni scolastiche già esistenti, sulla base delle intese previamente stabilite dal presidente dell'istituto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520#art-sir-23

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