Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania›Titolo III
Art. 23
Articolazione territoriale
In vigore dal 25 dic 1988
Ferma restando l'unicità della struttura dell'istituto e la collocazione presso la sede di esso delle sezioni e dei servizi, le attività dell'istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale; in tal caso esse si appoggiano a uffici e istituzioni scolastiche già esistenti, sulla base delle intese previamente stabilite dal presidente dell'istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520#art-sir-23