Art. 23
In vigore dal 12 ago 1989
La retta è pagata in rate anticipate, la scadenza delle rate è stabilita dal consiglio di istituto.
Non è consentita la restituzione di quote di rette già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'istituto per ragioni di salute.
In caso di passaggio del convittore ad altro istituto, sarà opportuno effettuare conguaglio delle rette tra gli istituti interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;596#art-23