Art. 20
In vigore dal 12 ago 1989
Il regime normale degli alunni è l'internato.
Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni.
L'istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.
Il preside dell'istituto è anche capo del convitto.
Al funzionamento del convitto sono addetti gli istitutori indicati nella annessa tabella organica.
Ad uno di essi è affidata le vigilanza generale sul convitto, mentre gli altri esercitano la vigilanza immediata sui convittori durante lo studio, i pasti, la ricreazione, le passeggiate e nei dormitori.
Sotto il profilo disciplinare, la vigilanza degli istitutori è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;596#art-20