Art. 20

In vigore dal 12 ago 1989
Il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni. L'istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo. Il preside dell'istituto è anche capo del convitto. Al funzionamento del convitto sono addetti gli istitutori indicati nella annessa tabella organica. Ad uno di essi è affidata le vigilanza generale sul convitto, mentre gli altri esercitano la vigilanza immediata sui convittori durante lo studio, i pasti, la ricreazione, le passeggiate e nei dormitori. Sotto il profilo disciplinare, la vigilanza degli istitutori è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;596#art-20

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