Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto›Titolo IV
Art. 36
Residui
In vigore dal 4 set 1988
Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi.
La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella di competenza.
Non è consentito iscrivere, tra i residui degli anni precedenti, somme che siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;359#art-asi-36