Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto›Titolo IV
Art. 33
Fondi di riserva
In vigore dal 4 set 1988
Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle necessità che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio.
Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;359#art-asi-33