Art. 3

In vigore dal 8 gen 1988
1. Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali: a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392; b) 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera b) del medesimo articolo, se la costruzione è stata realizzata sulla base di concessione edilizia; c) 12% per il costo dell'area di cui alla lettera e) del medesimo articolo; d) 7%, in alternativa alla percentuale prevista alla lettera b), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera d) del medesimo articolo, se la costruzione è stata realizzata sulla base di licenza edilizia. Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri DE ROSE, Ministro dei lavori pubblici VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1987 Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 29
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-11;522#art-3

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