Art. 2

In vigore dal 8 gen 1988
1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1986 è determinato in L. 850.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-11;522#art-2

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