Art. 3
In vigore dal 7 gen 1988
1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, è sostituito dal seguente:
"Il premio di buonuscita previsto dall'art. 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, è corrisposto d'ufficio, previo accertamento dei presupposti per la relativa liquidazione.
In caso di morte del socio, avvenuta in attività di servizio, il diritto al premio di buonuscita sorge nel momento del decesso e spetta agli eredi legittimi".
Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 dicembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 25
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-11;519#art-3