Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 7 gen 1988
1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, è sostituito dal seguente: "Il premio di buonuscita previsto dall'art. 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, è corrisposto d'ufficio, previo accertamento dei presupposti per la relativa liquidazione. In caso di morte del socio, avvenuta in attività di servizio, il diritto al premio di buonuscita sorge nel momento del decesso e spetta agli eredi legittimi". Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1987 Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 25
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