Art. 2
In vigore dal 7 gen 1988
1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, che approva il regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, è aggiunto, dopo il secondo comma, il seguente:
"I fondi di cui all'art. 7, lettera a, del regolamento che a chiusura dell'esercizio non risultano impegnati in confronto a quelli preventivati nei capitoli delle spese, vengono assegnati, in proporzione, ai soci collocati a riposo nell'anno di riferimento".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-11;519#art-2