Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo
Art. 3
Attrezzature
In vigore dal 4 set 1988
- Attrezzature
L'Istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, nei limiti di disponibilità di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca.
L'Istituto può, inoltre, avvalersi dei locali e delle atttrezzature e dotazioni didattiche che le u
niversità e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettano a disposizione, su richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze dell'attività didattica e di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;608#art-sdi-3