Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo

Art. 3

Attrezzature

In vigore dal 4 set 1988
- Attrezzature L'Istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, nei limiti di disponibilità di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca. L'Istituto può, inoltre, avvalersi dei locali e delle atttrezzature e dotazioni didattiche che le u niversità e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettano a disposizione, su richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze dell'attività didattica e di servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;608#art-sdi-3

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