Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo
Art. 2
Compiti
In vigore dal 4 set 1988
- Compiti
L'Istituto svolge attività indirizzata a:
1 - raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;
2 - condurre studi e ricerche in campo educativo;
3 - promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche;
4 - organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;
5 - fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e suoi
programmi, sui metodi e sui servi
zi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale;
6 - assumere iniziative e fornire strumenti ai fini del coordinamento delle attività di aggiornamento;
7 - collaborare, a richiesta, con la Regione Abruzzo per il conseguimento dei fini indicati dagli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed a quelli previsti dalle leggi regionali sulla formazione professionale e sul diritto allo studio, in un quadro di educazione permanente.
Per l'attuazione dei suddetti compiti l'istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre e istituti universitari abruzzesi o di altre regioni.
Oltre a tali finalità di carattere generale, l'istituto può svolgere specifiche attività connesse con le esigenze della Regione nel campo delle istituzioni culturali ed educative e può collaborare ad attività di ricerca a carattere nazionale ed internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;608#art-sdi-2