Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo

Art. 10

Sezioni e servizi.

In vigore dal 4 set 1988
- Sezioni e servizi. L'istituto persegue i compiti di cui al precedente attraverso l'azione delle sezioni e dei servizi, che ne costituiscono la struttura organizzativa. I responsabili delle sezioni e dei servizi, su convocazione del presidente, si riuniscono almeno una volta al mese per lo scambio sistematico di informazioni sulle attività dei settori di competenza, per il coordinamento delle stesse e per l'esame dei problemi comuni. I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attività di rispettiva competenza. Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi o sezioni o più servizi o sezioni, possono essere costituiti temporaneamente con compiti di studio o di consulenza tecnica sui progetti di ricerca e di sperimentazione, o sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'istituto ai sensi dell', secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.74, n. 419. Può essere richiesta la collaborazione di istituti universitari e di esperti ai sensi, rispettivamente, dell', ultimo comma, e dell', penultimo ed ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;608#art-sdi-10

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