Art. 4
In vigore dal 8 gen 1988
1. L'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riprodotto al penultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, è soppresso e non si applica, inoltre, nei confronti di coloro che hanno conseguito l'attestato di bilinguismo di cui al terzo comma del citato del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 7.52, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;521#art-4