Art. 2
In vigore dal 8 gen 1988
1. I provvedimenti adottati dal commissario del Governo, riguardanti il personale delle amministrazioni dello Stato, sono sottoposti al controllo degli organi locali, siti in Bolzano, della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.
2. Agli stessi organi sono sottoposti gli atti riguardanti il personale dei ruoli locali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - A.N.A.S.
3. I provvedimenti adottati dal commissario del Governo, riguardanti il personale delle aziende e delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono sottoposti al controllo degli organi di dette aziende secondo le modalità e le prescrizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;521#art-2