Art. 3

In vigore dal 3 feb 1989
Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-14;628#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo