Art. 2

In vigore dal 3 feb 1989
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni: Scuola professionale per l'industria chimica con sezioni per: operatore chimico (triennale): due sezioni. Scuola professionale per l'industria elettrica ed elettronica con sezioni per: elettricista installatore elettromeccanico (triennale): due sezioni. Corso post-qualifica: tecnico industrie elettriche ed elettroniche: due corsi; tecnico industrie chimiche: un corso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-14;628#art-2

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