Art. 5
In vigore dal 26 nov 1987
1. Il terzo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, è così modificato:
"Per le forniture, i lavori, le provviste il cui importo di spesa non superi 2.000.000 di lire, o che per la loro natura non possono essere sottoposti a collaudo, è sufficiente l'attestazione rilasciata dal consegnatario dell'amministrazione a cui sono destinati i beni o nel cui ambito sono svolti i lavori o servizi, dalla quale risulti che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 ottobre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 43
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-06;464#art-5