Art. 3
In vigore dal 26 nov 1987
1. Il primo comma dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, è così modificato:
"I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario delle forniture, dei lavori e dei servizi di cui all' debbono richiedersi ad almeno tre persone o imprese ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza della fornitura, del lavoro o del servizio, non renda necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa non superi L. 10.000.000, oltre IVA".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-06;464#art-3