Art. 6
In vigore dal 26 gen 1989
L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.
Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;621#art-6