Art. 2
In vigore dal 26 gen 1989
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per:
meccanico riparatore di autoveicoli (triennale): una sezione;
meccanico tornitore (triennale): una sezione.
Scuola professionale per le attività femminili con
sezioni per:
sarta per donna (triennale): tre sezioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;621#art-2