Art. 1
In vigore dal 8 dic 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;
Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;
Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;
Visto l', primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
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A decorrere dall'anno scolastico 1985-86 è istituita in Torino una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'arte bianca e l'industria dolciaria.
A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica statale per l'arte bianca e le industrie dolciarie di Torino è soppressa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;618#art-1