Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 dic 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588; Visto l', primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: . A decorrere dall'anno scolastico 1985-86 è istituita in Torino una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'arte bianca e l'industria dolciaria. A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica statale per l'arte bianca e le industrie dolciarie di Torino è soppressa.
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