Art. 18
In vigore dal 7 dic 1988
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 531.000.000;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i contributi degli alunni;
5) con i proventi dei laboratori e delle officine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;617#art-18