Art. 17

In vigore dal 7 dic 1988
Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica. La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato. In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.
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