Accordo
Art. 19
Copertura degli incarichi in situazione di carenza
In vigore dal 5 ago 1987
Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui agli , risulti impossibile procedere alla copertura dei nuovi turni, dei turni vacanti o del maggior orario disponibile per mancanza di specialisti disposti ad accettare l'incarico l'U.S.L. può assegnare l'incarico ad un sanitario comunque disponibile, purchè sia in possesso di titolo idoneo ai sensi dell'allegato A, non abbia superato il limite di età di 65 anni e non versi in posizione di incompatibilità, dandone comunicazione all'assessore regionale alla sanità o al suo delegato, nella qualità di presidente del comitato di cui all'.
L'incarico si intende attribuito per un periodo di tre mesi, al termine dei quali verrà rinnovata la procedura prevista dall' e successivamente quella prevista dal presente articolo.
Anche nel caso in cui l'incarico venisse rinnovato allo stesso specialista, esso deve essere inteso come nuovo incarico conferito a titolo precario.
Al medico incaricato ai sensi del presente articolo oltre al trattamento tabellare, vengono corrisposti soltanto l'indennità di rischio, le quote di caro vita e il rimborso delle spese di accesso, se dovuti ai sensi del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291#art-a-19