Accordo
Art. 15
Funzionamento dei comitati di cui agli articoli 13 e 14
In vigore dal 5 ago 1987
I comitati di cui agli sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei componenti presenti e deliberano a maggioranza.
In caso di parità, prevale il voto del presidente.
I pareri di competenza dei comitati, che sono vincolanti nei casi
Espressamente previsti dalle norme, sono in ogni caso obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che non sia stabilito un termine diverso. Scaduto inutilmente tale termine, i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di parere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291#art-a-15