Accordo

Art. 15

Funzionamento dei comitati di cui agli articoli 13 e 14

In vigore dal 5 ago 1987
I comitati di cui agli sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei componenti presenti e deliberano a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente. I pareri di competenza dei comitati, che sono vincolanti nei casi Espressamente previsti dalle norme, sono in ogni caso obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che non sia stabilito un termine diverso. Scaduto inutilmente tale termine, i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di parere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291#art-a-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo