Accordo
Art. 37
Quote sindacali
In vigore dal 5 ago 1987
La riscossione delle quote sindacali per il sindacato firmatario del presente accordo avviene su delega del medico attraverso la U.S.L. con versamento in c/c intestato al tesoriere del sindacato firmatario per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.
Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide.
I costi del servizio di esazione sono a carico del sindacato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;290#art-a-37