Art. 37 · Quote sindacali
Accordo

Art. 37

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Quote sindacali

In vigore dal 5 ago 1987
La riscossione delle quote sindacali per il sindacato firmatario del presente accordo avviene su delega del medico attraverso la U.S.L. con versamento in c/c intestato al tesoriere del sindacato firmatario per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide. I costi del servizio di esazione sono a carico del sindacato.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;290#art-a-37