Accordo

Art. 30

Visite occasionali

In vigore dal 5 ago 1987
I pediatri iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistibili che li hanno preventivamente scelti. I pediatri, tuttavia, salvo quanto previsto dall'articolo in materia di guardia medica e di assistenza nelle località turistiche, sono tenuti a prestare la propria opera, anche in mancanza di scelta preventiva, secondo quanto disposto dall', lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98: 1) in favore dei cittadini in età pediatrica che, trovandosi occasionalmente fuori del proprio comune di residenza, ricorrano all'opera del pediatra; 2) in favore degli stranieri in età pediatrica in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscano il prescritto documento comprovante il loro diritto all'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico. Le visite di cui al presente articolo sono compensate con le seguenti tariffe omnicomprensive: visita ambulatoriale L. 8.000; visite a domicilio L. 14.000. Nel riepilogo mensile delle prestazioni, le visite occasionali sono elencate con l'indicazione di nome e cognome dell'avente diritto, numero del libretto, regione di provenienza, indirizzo e numero dell'U.S.L. di appartenenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;290#art-a-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo