Accordo

Art. 26

Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili

In vigore dal 5 ago 1987
L'assistenza programmata si articola in due forme di interventi: a) assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili; b) assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette. L'assistenza programmata viene erogata sulla base di intese raggiunte a livello regionale con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi in sede regionale, sentito il comitato ex . Laddove in qualche regione non sia proceduto alla stipula delle suddette intese entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, l'erogazione di questa forma di assistenza sarà disciplinata dalle suddette regioni in conformità ai contenuti di un'intesa da concordarsi a livello nazionale sulla base della media degli specifici accordi raggiunti nelle altre regioni. In particolare, l'assistenza domiciliare nei confronti di pazienti non ambulabili si rivolge ai portatori di handicap o a malati cronici che non sono in grado di frequentare lo studio del proprio medico. La loro identificazione viene concordata tra il pediatra di fiducia e il competente servizio sanitario della U.S.L. Tale assistenza deve prevedere, al di fuori delle normali visite domiciliari per fatti acuti, un accesso periodico del pediatra di fiducia e la possibilità per lo stesso di attivare per il paziente visite specialistiche, ricerche diagnostiche domiciliari e assistenza infermieristica. È opportuno, ove questi pazienti usufruiscano di attività assistenziali di tipo sociale, uno stretto collegamento tra il pediatra e gli addetti a questo tipo di assistenza. Presso il domicilio del paziente il pediatra attiverà un diario clinico che serva da collegamento tra i vari interventi sanitari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;290#art-a-26

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