Capo II

Art. 107

Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di ripartizione, per il personale dei servizi veterinari

In vigore dal 29 ott 1987
1. Nel rispetto della normativa generale dell'istituto, gli incentivi alla produttività per il servizio veterinario formano un comparto autonomo e riservato agli operatori del servizio stesso. 2. Il fondo di incentivazione del personale dei servizi veterinari viene costituito dalle somme corrisposte da enti o privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate esclusivamente nel plus-orario assegnato, al netto della quota di spettanza dell'amministrazione, nonché dalla quota parte delle somme attribuite dal Servizio sanitario nazionale per l'esecuzione di profilassi di Stato afferente alle prestazioni del personale dipendente. 3. Nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e contestualmente al tariffario di cui all' verrà emanato il tariffario unico nazionale sulla base del quale vengono quantificate le prestazioni erogate; nelle more di emanazione si farà riferimento al tariffario in vigore approvato con decreto ministeriale 22 maggio 1986. Il nuovo tariffario trova applicazione dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di recepimento. 4. Al personale veterinario è riconosciuto lo stesso tetto orario del personale medico a tempo pieno determinato ai sensi dell'. 5. Si considerano utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti di plus-orario, non più del 75% delle prestazioni di assistenza zooiatrica che le Unità Sanitarie Locali erogano come attività istituzionale e del 50% delle restanti prestazioni. 6. Le competenze spettanti al personale dei servizi veterinari saranno ripartite secondo i criteri di cui allo schema contenuto nell'. 7. L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo è obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attività di vigilanza, ispezione e profilassi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-107

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