Titolo VI

Art. 106

Plus-orario e sua determinazione

In vigore dal 12 lug 1987
1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I) comma 6, dell' va svolta in plus-orario. 2. I tetti massimi di plus-orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all' come segue: 7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 5 ore settimanali per il personale medico a tempo definito; 3. In attesa degli accordi decentrati a livello regionale, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983. 4. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo-quadro regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto. 5. Il plus-orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune, concordato con le Organizzazioni sindacali e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio. 6. La misura del plus-orario reso può trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus-orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus-orario dovuto e non reso si effettueranno le relative proporzionali riduzioni. 7. Il tetto retributivo sarà rapportato per ciascun operatore al 10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1 gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso. 8. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci: stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianità; indennità integrativa speciale; indennità primariale differenziata; indennità annue fisse e continuative; rateo di 13ª mensilità. 9. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione del plus-orario. 10. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile. 11. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-106

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