Art. 3
In vigore dal 13 giu 1987
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1987
COSSIGA
FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PALADIN, Ministro per la funzione pubblica
DONAT CATTIN, Ministro della sanità
GORIA, Ministro del tesoro e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica
GORRIERI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1987
Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 7
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-13;228#art-3