Art. 3

In vigore dal 13 giu 1987
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 maggio 1987 COSSIGA FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per la funzione pubblica DONAT CATTIN, Ministro della sanità GORIA, Ministro del tesoro e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica GORRIERI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1987 Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 7
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-13;228#art-3

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