Art. 1
In vigore dal 13 giu 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
Visto l'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 426;
Visti gli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
Preso atto dell'annullamento delle norme suddette operato con sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, n. 120/1985, confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, numero 308/1986;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987, con la quale, respinte le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti, è stata approvata, previa verifica della compatibilità finanziaria, la rinnovazione degli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, in ottemperanza del giudicato formatosi ed in conformità dell'accordo stipulato fra le delegazioni del Governo, delle regioni, dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M., nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate in data 7 febbraio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:
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1. Sono emanate le norme per la rinnovazione degli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, previste dall'accordo indicato in premesse, secondo il testo annesso al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-13;228#art-1