Art. 40
Entrata in vigore
In vigore dal 12 lug 1987
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 maggio 1987
COSSIGA
FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PALADIN, Ministro per la funzione pubblica
GORIA, Ministro del tesoro e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica
GORRIERI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 3, con esclusione di:
, commi 7 e 8; , comma 4; , commi 2, 3 e 4;
; ; e , ai sensi della delibera n. 1794 della sezione del controllo Stato in data 1 luglio 1987.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-40