Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle MarcheTitolo IV

Art. 25

BILANCIO DI PREVISIONE

In vigore dal 4 set 1988
- BILANCIO DI PREVISIONE Il bilancio di previsione è di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre del medesimo anno solare. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo. È vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605#art-sdi-25

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