Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche›Titolo IV
Art. 25
BILANCIO DI PREVISIONE
In vigore dal 4 set 1988
- BILANCIO DI PREVISIONE
Il bilancio di previsione è di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.
L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre del medesimo anno solare.
L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.
È vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605#art-sdi-25