Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche›Titolo III
Art. 23
PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO
In vigore dal 4 set 1988
- PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO
A norma dell', penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974, n. 419, per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche, l'istituto può affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione.
Il conferimento dell'incarico è disposto dal presidente su proposta dei responsabili dei servizi e/o sezioni e/o dal segretario previa
delibera motivata del consiglio direttivo, sia per
uanto riguarda l'esigenza del ricorso a persone estranee all'Amministrazione e sia per quanto concerne la scelta degli interessati, avendo particolare riguardo alla accertata preparazione scientifica e tecnica necessaria per l'assolvimento dello specifico compito da affidare.
Il conferimento degli incarichi avviene secondo le modalità e alle condizioni previste all', secondo comma, del precedente statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605#art-sdi-23