Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria›Titolo IV
Art. 44
Conto economico
In vigore dal 4 set 1988
(Conto economico)
Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguti durante l'esercizio finanziario.
Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative del conto economico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-44