Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria›Titolo IV
Art. 40
Correzioni dei registri contabili
In vigore dal 4 set 1988
(Correzioni dei registri contabili)
Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature.
Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole e le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-40