Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione LiguriaTitolo IV

Art. 40

Correzioni dei registri contabili

In vigore dal 4 set 1988
(Correzioni dei registri contabili) Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole e le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;604#art-sdi-40

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