Art. 1
In vigore dal 5 apr 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista le legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;
Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 17 marzo 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 marzo 1987;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
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1. A partire dal 21 marzo 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
a) da L. 82.333 a L. 81.645 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 8.233,30 a L. 8.164,50 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali, è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-21;99#art-1